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Imu 2025

Si informa che ENTRO IL 16 GIUGNO 2025 deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente
Data:
Mercoledì, 07 Maggio 2025
Imu 2025

Descrizione

Si informa che: - Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) 

ENTRO IL 16 GIUGNO 2025

  

deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente

 

 

Sono confermate le regole per il pagamento dell’imposta in due rate:

16 GIUGNO - ACCONTO – 50% dell’importo dovuto

16 DICEMBRE – SALDO

È ammesso il pagamento in unica soluzione (100%) entro il 16 Giugno 2025

 

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

E’ dovuta per l’anno solare proporzionalmente alla quota di proprietà.

 

Sono escluse dal pagamento:

  • le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.

Esenzione Abitazione Principale: L’art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale, barrando il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportando nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019».

Residenti Estero: Dal 2021, con la Legge di bilancio 2021, art. 1 comma 48 – Legge 30 dicembre 2020, n. 178, a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia l’IMU è applicata nella misura della metà.

 

ALIQUOTE DA APPLICARE 

esente

abitazione principale classificata in categorie catastali diverse da  A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze

0,20%

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze

esente

fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola

0,76%

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoriaD/1

0,46%

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti

0,46%

aree fabbricabili

esente

terreni agricoli

Detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze
( in categoria catastale A/1 - A/8 - A/9)

€ 200,00

     

 

N.B: Nessuna variazione dei valori delle aree edificabili rispetto all’anno 2021

 

Il versamento deve essere effettuato mediante mod. F24 
indicando il codice   catastale del Comune “A477”


VALORI AREE EDIFICABILI  (Deliberazione C.C. n. 1 del 08/03/2022)

Zona A 

€. 20,658 al mq

Zona B

€. 15,493 al mq

Zona C

€. 7,746 al mq


Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

07/05/2025 09:47




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