Sulla base di quanto disposto dall’art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020.
Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Considerando che all’8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015- 2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, i nuovi termini risulteranno:
Omesso, parziale versamento
Anno d'imposta
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Termine notifica
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2015
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26/03/2021
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2016
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26/03/2022
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2017
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26/03/2023
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2018
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26/03/2024
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2019
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26/03/2025
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Infedele-Omessa Denuncia
Anno d'imposta
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Termine notifica
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2014
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26/03/2021
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2015
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26/03/2022
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2016
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26/03/2023
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2017
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26/03/2024
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2018
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26/03/2025
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La proroga non potrà invece riguardare le omissioni successive alla data dell'8 marzo 2020, ad. es. omessa dichiarazione IMU 2019 (scadenza adempimento 31/12/2020) o omesso versamento IMU 2020.
I termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento
Per la notifica delle ingiunzioni fiscali va considerata la proroga di due anni per quelle in scadenza nel 2020-2021, ovvero di 542 giorni per quelle successive.
Le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate al 31 dicembre 2023, cioè al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, intervenuta per l'appunto il 31 agosto 2021.
Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 12 citato, di 542 giorni.