Descrizione
Come ogni anno, alle porte dell’estate, è stata emanata l’ordinanza con le prescrizioni antincendio.
I proprietari di terreni, così come i responsabili di cantieri edili e stradali e di strutture turistiche, artigianali e commerciali, devono procedere agli interventi di pulizia e di manutenzione.
Si tratta di interventi di fondamentale importanza per eliminare le cause che possano costituire innesco di incendi e creare, quindi, gravi situazioni di pericolo.
Per tutto il periodo ad alto rischio incendio:
- I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono, altresì, tenuti a creare una fascia parafuoco di almeno 5 metri di larghezza con le modalità di cui al comma 1 o una fascia erbosa verde intorno ai fabbricati e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boschive definite all'art. 28 devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio comunale devono realizzare, lungo tutto il perimetro e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 3 metri.
Ordina le ulteriori seguenti prescrizioni:
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I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità a qualsiasi titolo di terreni, cortili o spiazzi all’interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile che, potenzialmente, può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che, potenzialmente, può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi, depositati sul terreno, anche ad opera di ignoti;
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Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
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Che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di Autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio citate. Poiché, dal 1° giugno al 31 ottobre vige lo “stato di grave pericolo per gli incendi, nei boschi, nelle aree in prossimità di aree boschive e lungo le strade è vietato accendere fuochi, anche per bruciare stoppie, salvo deroghe e previa comunicazione e autorizzazione della Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio;
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Le sopra indicate prescrizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2024;
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Ultimo aggiornamento
06/06/2024 17:08