IL SINDACO
RICHIAMATA la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;
VISTO, in particolare, l’art. 3 che prevede la redazione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell’ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l’innesco di incendi;
VISTO il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 – aggiornamento 2025 ed in particolare l’allegato 8: “Prescrizioni regionali antincendi 2023 - 2025 aggiornamento 2025” approvato con delibera G.R. n. 5/48 del 29.1.2025;
RITENUTO necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed
attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;
CONSTATATO che le cause del devastante fenomeno sono in gran parte imputabili alla condizione di abbandono e incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del centro urbano, che hanno determinato un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che soprattutto nel periodo estivo sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l’incolumità delle persone;
CONSIDERATA la necessità che vengano effettuate da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell’agro, quali giardini, aree urbane, lotti non edificati, una costante, integrale e continua pulizia, unitamente ad un’attività di mantenimento delle
suddette aree;
RITENUTO di stabilire, al fine di salvaguardare la salute e la pubblica incolumità, di prevenire il pericolo di incendi e la proliferazione di insetti nocivi, che i proprietari dei terreni incolti provvedano al taglio delle erbacee, degli arbusti, e al ritiro e conferimento in discarica di rifiuti di ogni genere seguendo le modalità previste dalla normativa in materia;
CONSIDERATO che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce dovute al clima particolarmente favorevole, favoriscono il proliferare di insetti e dei parassiti nocivi per la salute umana e nonché il pericolo di incendi, pertanto, occorre adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute
pubblica e della incolumità dei cittadini, stabilendo al 1° Giugno 2025 il termine ultimo per il taglio e la rimozione delle erbacce all’interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze ;
CONSIDERATO inoltre che la presenza di siepi, rampicanti e rami che si protendono sulla strada, oltre il limite della proprietà privata, possono creare impedimenti e disagi al transito in sicurezza dei pedoni e dei veicoli che in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di rami e simili possono provocare danni all’incolumità pubblica;
RICORDATO che l’art. 29 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) pone l’obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;
RITENUTO pertanto di dover ordinare a tutela dell’integrità fisica dei cittadini anche la potatura di siepi, rampicanti e il taglio di rami e simili sporgenti sulla strada, oltre il limite della proprietà privata;
VISTA la L. 225/92, così come modificata dalla L.100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;
VISTO il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all’art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;
VISTO la legge 23.12.1978, n. 833;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265;
VISTO il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. in particolare gli artt. 50 comma 5 e 54;
ORDINA
PARTE Iª
- All’interno del centro abitato e nell’immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d’uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d’incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l’asporto delle erbacee e dei residui di falciatura e la completa pulizia delle aree entro il 1° giugno 2025; relativamente alle aree urbane periferiche dovranno essere realizzate lungo tutto il perimetro di confine adeguate fasce parafuoco aventi larghezza minima pari a metri 5, da realizzarsi mediante aratura superficiale del terreno, detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l’elevato rischio di
incendio boschivo, di cui alle prescrizioni Regionali Antincendio, nonché potatura di siepi, rampicanti e simili e taglio di rami degli alberi sporgenti sulla strada, oltre il limite della proprietà privata, oltre al ritiro di eventuali cascami e pulizia dell’area pubblica interessata.
- Il materiale ottenuto dai lavori di pulizia e manutenzione delle aree incolte dovranno essere smaltiti mediante il sistema della raccolta differenziata per le aree site nel centro abitato e/o mediante abbruciamento per le aree situate in agro di Assolo (previa autorizzazione).
- Rimozione periodica delle raccolte e ristagni d’acqua a cielo aperto e, ove necessario, sistemare idonee coperture su fossati colmi di acque piovane e stagnati, per evitare il moltiplicarsi di insetti (moscerini, zanzare, etc.);
Tutte le disposizioni dovranno essere rispettate fino alla data del 31 ottobre 2025 e comunque per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025, aggiornamento anno 2025, pertanto le operazioni di taglio, potatura e
smaltimento del materiale prodotto, dovranno essere ripetute ogni qualvolta venisse ravveduta la necessita.
- Il taglio e la pulizia di siepi, rampicanti e rami delle piante che si protendono dalle proprietà private oltre il confine stradale in modo da restringere la carreggiata o nascondere la segnaletica stradale o comunque comprometterne la visibilità;
PARTE IIª
Entro il 1° giugno 2025:
- i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a10 metri;
- i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
SI RENDE NOTO
Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”. La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello “Allegato C”;
Le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui sopra devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alla Stazione Forestale competente per territorio oppure agli Ispettorati Forestali competenti.
Le manifestazioni pirotecniche sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima dello spettacolo all’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando lo schema di modello “Allegato B”, purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.
Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati con decorrenza immediata e comunque entro e non oltre il 1° Giugno 2025, nel rispetto della citata normativa in vigore, ed in ragione delle motivazioni suesposte, (pericolo di incendio-incolumità- igiene e salute pubblica- ordine e decoro urbano) e dovranno essere garantiti durante l’intero periodo in cui vige l’elevato pericolo di incendio boschivo, ovvero fino al 31 ottobre c.a.
AVVERTE
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni ai sensi della legge del 21 novembre 2000, n. 353, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 e del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), decorsi inutilmente i termini sopra fissati, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00 ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del Decreto Legislativo. 267/2000, fissata ai sensi dell’art. 16, comma 2, della Legge 689/81 oltreché alla sanzione accessoria dell’obbligo dell’esecuzione degli interventi necessari entro e non oltre 3 giorni dalla contestazione o notifica del verbale. Successivamente all’applicazione della sanzione pecuniaria e comunque decorso inutilmente il termine entro il quale provvedere alla pulizia dell’area, si procederà con l’emissione di ordinanza contingibile e urgente nominativa questa volta rivolta specificatamente rivolta nei confronti del soggetto inadempiente, con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà d’ufficio a spese dell’interessato, oltreché trattenendo il legname risultante senza che niente abbiano a pretendere, nonché con denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di cui all’articolo 650 del Codice Penale;
SI AVVERTE che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.