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Avviso alla Cittadinanza

Responsabilità nella conduzione dei cani
Data:
Venerdì, 13 Giugno 2025
Avviso alla Cittadinanza

Descrizione

Responsabilità nella conduzione dei cani
Si ricorda che ai sensi dell'ORDINANZA SINDACALE n°12/2020

Art. 1
1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione
dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose
provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità
per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un
cane adottano le seguenti misure:
a. utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione
dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate
dai comuni;
b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità
di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché' sulle
norme in vigore;
e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con
persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti
idonei alla raccolta delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26
novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi
sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali
possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari,
facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale.
6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di
percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria
locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto
impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su
indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità
pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi
formativi sono a carico del proprietario del cane.
Art. 2
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
COMUNE DI ASSOLO - Prot 0002889 del 12/10/2020 Tit IX Cl Fasc
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14
dicembre 2000, n. 376;
d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi
chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4
novembre 2010, n. 201.
2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono
certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando
richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono
da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i
servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e
della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo, comma 7, in caso di rilevazione di rischio
elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un
eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai
sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di
responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si
trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.
Art. 4
1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o
contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di
cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti
all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.
201;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.
Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione
civile dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai
cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a
conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o
dai comuni.
Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità
secondo le disposizioni in vigore.
Art. 7
COMUNE DI ASSOLO - Prot 0002889 del 12/10/2020 Tit IX Cl Fasc
1. La presente ordinanza ha efficacia 24 ore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e,
contestualmente, sul sito istituzionale dell'Ente.

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Ultimo aggiornamento

13/06/2025 12:04




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