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Sollecito al rispetto dell'Ordinanza Sindacale n. 5 del 25/05/2026

Misure di prevenzione incendi, tutela dell'igiene pubblica e decoro urbano.
Data:
Martedì, 14 Luglio 2026
Sollecito al rispetto dell'Ordinanza Sindacale n. 5 del 25/05/2026

Descrizione

Si richiama l'attenzione di tutta la cittadinanza sull'importanza fondamentale di rispettare le disposizioni stabilite dall'Ordinanza Sindacale n. 5 del 25 maggio 2026.

La presenza di terreni incolti, aree ricoperte da erbacce, sterpaglie, rovi o rifiuti abbandonati, sia all’interno del centro urbano sia nelle zone limitrofe, comporta un grave rischio di innesco e propagazione di incendi. Tali situazioni compromettono inoltre il decoro urbano e creano le condizioni ideali per la proliferazione di agenti infestanti, parassiti (come le zecche) e insetti, con potenziali rischi sanitari per la salute pubblica.

Si ricorda che il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" è in vigore dal 1° giugno al 31 ottobre 2026.

OBBLIGHI PRINCIPALI PER I PROPRIETARI E CONDUTTORI DI TERRENI:

Tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di lotti edificati e inedificati, giardini, cortili e terreni agricoli sono sollecitati a eseguire con urgenza – e a mantenere costanti nel tempo – i seguenti interventi:

  • Pulizia e Sfalcio: Taglio integrale e asporto di erbacce, sterpi e residui di falciatura all'interno del centro abitato e nell'immediata periferia.
  • Fasce Parafuoco Urbane: Realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine delle aree periferiche, di fasce parafuoco di larghezza minima pari a 5 metri mediante aratura superficiale.
  • Pulizia Bordi Stradali: Rimozione di fieno, rovi e materiale secco per una fascia di almeno 3 metri dai confini delle strade pubbliche.
  • Fasce di Rispetto Agricole: Creazione di fasce parafuoco di almeno 10 metri intorno a fabbricati rurali e ricoveri di bestiame. Per i terreni cerealicoli superiori a 10 ettari accorpati, obbligo di fascia arata perimetrale di almeno 3 metri.
  • Decoro e Viabilità: Taglio e potatura di siepi, rampicanti e rami che protendono oltre la proprietà privata o che nascondono la segnaletica stradale.
  • Smaltimento corretto: Il materiale di pulizia all'interno del centro abitato va conferito tramite raccolta differenziata, mentre in agro è consentito l'abbruciamento solo se muniti di regolare autorizzazione dell'Ispettorato Forestale.

SANZIONI E CONSEGUENZE IN CASO DI INOTTEMPERANZA

Il termine ultimo per la messa in sicurezza dei terreni era fissato al 1° giugno 2026; la manutenzione deve essere comunque garantita e ripetuta regolarmente fino al 31 ottobre 2026.

I controlli da parte degli organi competenti sono già in atto.

In caso di accertata violazione, ai trasgressori saranno applicate le seguenti misure:

  1. Sanzione Amministrativa Pecuniaria di euro 50,00 (ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 689/81), fatte salve le più pesanti sanzioni previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000 e dalle leggi regionali.
  2. Sanzione Accessoria con l'obbligo tassativo di eseguire i lavori entro 3 giorni dalla contestazione.
  3. Intervento d'Ufficio a spese dell'interessato: In caso di ulteriore ritardo, il Comune procederà all'esecuzione forzata dei lavori addebitandone i costi al proprietario, trattenendo l'eventuale legname e procedendo alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La sicurezza e il decoro di Assolo dipendono dall'impegno di ciascuno di noi. Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione per prevenire disastri ambientali e tutelare l'incolumità pubblica.

L'Ordinanza integrale è consultabile nel sito del Comune.

Assolo, 14 luglio 2026


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A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

14/07/2026 17:34




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